DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

  • Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione di soggetti minori  di eta’, sottoposti alla potesta’ dei genitori, questi ultimi devono essere autorizzati dal giudice tutelare competente in ragione del luogo di residenza dell’incapace;
  • Per i soli atti di straordinaria amministrazione di beni provenienti da eredita‘, l’autorizzazione e’ di competenza del Tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione. Il luogo di apertura di successione corrisponde al luogo dell’ultimo  domicilio  del  defunto. La suddetta autorizzazione deve essere preceduta da parere del  Giudice  tutelare  del luogo di residenza del minore (che generalmente viene richiesto d’ufficio dal Tribunale cui e’ presentato il ricorso)
  • Per gli atti relativi a beni ereditari, il ricorso per autorizzazione a vendere deve essere preceduto dall’accettazione dell’eredita’ con il beneficio d’inventario (non necessaria, ovviamente, se non si tratta di eredita’ ma di legato). E’ possibile vendere dopo aver accettato con beneficio d’inventario, anche senza fare l’inventario. L’atto di accettazione con beneficio d’inventario deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare (come pure l’eventuale atto di accettazione del legato).

Al ricorso per autorizzazione ad accettare l’eredita’ è opportuno allegare:

  • certificato di residenza del minore e dei genitori;
  • situazione di famiglia;
  • eventuale copia della denuncia di successione, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti che non si tratta di eredita’ passiva, e che quindi l’accettazione e’ conveniente per il minore.

Al ricorso per autorizzazione a vendere o acquistare occorre allegare:

  • perizia asseverata con l’indicazione del valore del bene da alienare o da acquistare;
  • certificato di residenza del minore e dei genitori;
  • situazione di famiglia;
  • in caso di alienazione di beni ereditari, copia dell’atto di accettazione dell’eredita’con beneficio d’inventario, copia della denuncia di successione.