DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- Fotocopie dei documenti di identità (fronte-retro) e dei codici fiscali delle parti;
- Se il cedente è imprenditore individuale, indicazione del relativo regime patrimoniale coniugale;
- Eventualmente: inventario dei beni aziendali (obbligatorio solo nel caso di cessione di ramo di azienda, ai fini dell’identificazione dell’oggetto del contratto);
- Eventuali Assegni e/o Bonifici per il pagamento del prezzo (se superiore ad euro 12.500);
- Eventualmente (se vendita con patto di riservato dominio): inventario dei macchinari aziendali di valore superiore ad euro 15,59;
- Licenza di autorizzazione all’esercizio del commercio;
- Visura camerale (registro delle imprese) aggiornata relativa all’impresa dell’alienante e dell’acquirente;
- Partita IVA dell’alienante e dell’acquirente;
- Se vi e’ impresa familiare:
- – atto dichiarativo dell’impresa familiare (o ultimo atto modificativo)
- – fotocopie dei documenti e codici fiscali dei collaboratori (necessario il loro intervento in atto, finalizzato alla rinunzia alla prelazione ex 230-bis c.c.).
- Se nell’azienda sono compresi autoveicoli:
- carta di circolazione;
- certificato di proprietà;
- valore dell’autoveicolo;
- Immobili in locazione? Se si trasferisce il contratto di locazione, copia di quest’ultimo;
- Immobili in proprietà? Documentazione per trasferimenti immobiliari (vedi apposito prospetto);
- valore degli immobili
- In presenza di conferimento di azienda in societa’ di capitali:
- relazione di stima di un perito (nel caso di S.p.A., nominato dal Tribunale).
- In caso di donazione di azienda:
- atti relativi a precedenti donazioni effettuate dal donante a favore del donatario;
- elenco dettagliato dei beni aziendali, da allegare all’atto;
- valori contabili ai fini fiscali (ed eventualmente dell’avviamento ai fini civilistici).
- In caso di vendita di azienda con riserva di proprieta’:
- se l’azienda comprende macchine, di valore unitario superiore ad euro 15,49, elenco dettagliato dei macchinari da allegare all’atto (ai fini della trascrizione nei registri di cancelleria del Tribunale ex 1524 c.c.);