DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Legge 23.12.1994 n. 724 – Legge 23 dicembre 1996 n. 662 

Documenti:

  • copia, anche non autentica, della domanda di sanatoria (da non allegare all’atto). Occorre la copia autentica solo per atti con agevolazioni fiscali;
  • ricevuta, anche non originale, di pagamento dell’intera oblazione dovuta. N.B. – L’oblazione deve essere stata pagata entro il giorno 1 aprile 1997, eventualmente maggiorata degli interessi legali, se dovuti. Se pagata successivamente, sono dovuti  anche gli interessi legali fino al momento del pagamento (da non allegare all’atto);
  • ricevuta (anche non originale) di pagamento dell’intero anticipo degli oneri concessori (da non allegare all’atto), eventualmente maggiorata degli interessi legali;
  • Richiesta di parere dell’Autorita’ preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della legge 47/85 (si tratta solo dei vincoli culturali, paesistici, idrogeologici previsti nel vecchio testo dell’art. 32, cfr. l’art. 32, comma 43-bis, del d.l. n. 269/2003).

In caso di decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta del parere, la formazione del silenzio-rifiuto non impedisce la stipula dell’atto.
Ove sia maturato il silenzio assenso, e’ necessaria, per la stipula dell’atto, l’avvenuta emissione del parere favorevole.

Aspetti da verificare:

  • controllare che la domanda sia presentata entro il 31/3/1995;
  • controllare che  la  domanda  di  sanatoria   identifichi  l’immobile  che    ne costituisce oggetto, nonche’ il tipo di abuso;
  • verificare che non esistano vincoli culturali, paesistici, idrogeologici (in caso contrario, occorre la richiesta di parere di cui sopra).

NOTE:

  • L’oblazione deve essere maggiorata degli interessi se pagata fuori termine. I termini di rateizzazione dell’oblazione erano i seguenti:

Anticipo: 31 marzo 1995.

Prima rata: 15 aprile 1995.

Seconda rata: 15 luglio 1995.

Terza rata: 15 settembre 1995.

Quarta rata: 15 dicembre 1995.

Oblazione per abuso minore dovuta in unica soluzione: 15 dicembre 1995.

  • Per le tipologie di abuso di cui ai numeri 5, 6 e 7 della tabella allegata alla legge 47/85, non e’ necessario l’anticipo degli oneri concessori. Non e’  prevista  alcuna  riduzione degli oneri per l’abuso di necessita’.